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SAVA

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Squadra Antincendio Volontari Asciano

STATUTO

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

 

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione denominata "S.A.V.A. O.D.V.- SQUADRA ANTINCENDIO VOLONTARI ASCIANO" in sigla "S.A.V.A. O.D.V.".  L’associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici, ha finalità civilistiche, solidaristiche di utilità sociale  ed ambientale espletata mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e smi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

 

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Comune di S. Giuliano Terme, via M.L.Kinng 4.

 

ARTICOLO 3

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente solo con il consenso di almeno i tre quarti degli associati.

 

ARTICOLO 4

L’associazione ha per scopo lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

•        a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In particolare l'Associazione potrà, ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.e/o  attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale;

•        e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo. In particolare l'associazione si propone di promuovere e rafforzare la lotta agli incendi boschivi nell'area del Monte Pisano e su tutto il territorio nazionale. Pertanto può collaborare con gli enti pubblici competenti e con le altre associazioni di volontariato antincendio per prevenire, avvistare e spegnere gli incendi boschivi;

•        f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, mediante il rilevamento di discariche abusive nei territori coperti da foreste e boschi ed in genere il monitoraggio ambientale ambientale. In particolare mediante la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico e degli arredi urbani, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali;

•        i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. In particolare organizzare periodicamente conferenze, dibattiti, convegni, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salvaguardia della natura;

•        p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

•        y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, volta a garantire l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.

Compiere qualasiasi altra attività ausiliare, complementare o affine a quelle innanzi indicate.

 

TITOLO II – ASSOCIATI e DIPENDENTI

 

Articolo 5

I soci (o associati) possono essere:

a)         ordinari

b)         sostenitori.

 

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari, oltre ai soci fondatori, coloro i quali, presentata una domanda scritta di ammissione dalla quale risulti l'idoneità a svolgere le attività proprie dell'associazione, siano stati ammessi a far parte dell'associazione con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati

 

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione per aver contribuito a potenziare l'attività dell'associazione stessa con sovvenzioni, donazioni, aiuti vari.

 

ARTICOLO 6

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa e a dotarsi personalmente dell'attrezzatura necessaria e ad operare con lealtà nell'ambito dell'associazione per il raggiungimento degli scopi prefissati.

 

ARTICOLO 7

Tutti i soci prendono parte alla vita dell'associazione.

Solo la qualifica di socio ordinario comporta il diritto di partecipare alle assembiee con diritto di voto.

Gli associati  hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta diretta al segretario dell'Associazione

 

ARTICOLO 8

La qualità di socio viene comprovata dalla iscrizione nel libro dei socì. Questo libro, vidimato in ogni sua pagina da due soci ordinari, sarà tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Al momento della iscrizione il socio apporrà la sua firma nel libro degli associati accanto al proprio nome in segno di accettazione di questo statuto ed in genere di tutte le norme regolamentari che reggono l'associazione.

 

ARTICOLO 9

La qualità di associato non è trasmissibile,

Tale qualità si perde per recesso o per esclusione,

Il recesso è possibile in ogni tempo e deve essere comunicato all'associazione con lettera raccomandata.

L'esclusione viene decretata dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile. Tale decisione verrà comunicata al socio con lettera raccomandata.

Potrà essere escluso il socio che non rispetti le norme statutarie e, se predisposte, le norme del regolamento interno ed in genere il socio che comunque abbia contribuito a danneggiare l'associazione.

 

DIPENDENTI

 

ARTICOLO 9-BIS

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

 

IITOLO III — ORGANI

 

ARTICOLO 10

Gli organi dell'associazione sono:

a)         l'assemblea;

b)         il Consiglio Direttivo;

c)          l Presidente del Consiglio Direttivo;

d)          L'organo di controllo;

e)          Revisore legale dei conti.

 

ARTICOLO 11

L'assemblea è composta dai soci ordinari.

L'assemblea

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati,;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, se questi non vi provveda, da due membri del Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può inoltre essere convocata quando il Consiglio ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno il 35% (trentacinque per cento) dei soci aventi diritto a parteciparvi.

La convocazione deve farsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso da affiggersi nella sede dell'associazione e contenente l'ordine del giorno, Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente,

 

ARTICOLO 12

I] Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri e viene eletto dall'assemblea fra i soci ordinari, dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo compete:

a)         l'amministrazione dell'associazione;

b)         la redazione del bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;

c)          ogni decisione in ordine all'ammissione ed all'esclusione dei soci dall'associazione;

d)         la facoltà di redigere un regolamento interno per il buon funzionamento dei servizi sociali;

e)         stabilire l'entità della quota associativa annuale a carico dei soci ordinari.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto con l'atto costitutivo.

Nel caso in cui vengano meno prima della scadenza del mandato uno o più membri del Consiglio, essi verranno sostituiti di primi non eletti.

Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio i restanti membri dovranno convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

 

ARTICOLO 13

I] Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'associazione ed è eletto dall'assemblea dei soci.

Egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 13-bis

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ARTICOLO 13-ter

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

ARTICOLO 14

L'associazione sarà iscritta nell'istituendo Albo delle asso- ciazioni di cui all'art. 6 L. 11/3/1991 n, 2664,

 

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE

 

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio sociale che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Poichè l'associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di bilancio saranno impiegati nell'incremento delle attività dell'associazione.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti stabiliti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 

ARTICOLO 16

Il patrimonio della associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con detti contributi o mediante sovvenzioni, donazioni, aiuti di varia natura.

 

ARTICOLO 17

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione può trarre le sue risorse economiche, oltre che dai contributi degli aderenti, anche da:

a) contributi privati;

b) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente allo scopo della associazione stessa e sulla base di attività specifiche e documentate;

contributi di organismi internazionali;

c) donazioni o lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) proventi da attività diverse;

h) contributi da raccolta fondi.

 

ARTICOLO 18

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in materia di patrimonio della associazione si fa espresso riferimento a quanto disposto in materia dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117  e dal codice civile.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 19

Unico libro obbligatorio (oltre quelli fiscali), da tenersi a cura del Consiglio Direttivo, è il libro degli associati, che, vidimato da due soci ordinari, sarà diviso in due parti ed in esse saranno indicati con generalità e residenza i diversi tipi di soci e la data della loro iscrizione all'associazione.

Il Consiglio direttivo potrà anche istituire il libro dei verbali delle assemblee e quello dei verbali del Consiglio. Ove fossero istituiti tali libri per far prova rispetto ai soci ed ai terzi dovranno essere vidimati in ogni pagina da due soci ordinari.

In mancanza degli indicati libri i verbali delle assemblee e del Consiglio Saranno redatti su fogli separati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Consiglio.

 

ARTICOLO 20

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art, 3 del presente statuto.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in un identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto uffici.

 

ARTICOLO 21

Le eventuali controversie, nascenti tra i soci o i soci e l'associazione circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra ragione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio composto da tre arbitri non soci, nominati dall 'assembiea degli associati.

Gli arbitri fungeranno da amichevoli compositori e decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimen- to del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

 

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto nello statuto, valgono le norme vigenti in materia di ETS (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile

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